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Impresa individuale, il recesso dal preliminare

Il titolare di un’impresa individuale non può recedere unilateralmente da un contratto preliminare. In assenza di una clausola di recesso stipulata tra le parti non trova applicazione l’art. 1373 C.C., bensì l’art. 1372 C.C., che pone il divieto discioglimento del contratto in mancanza di mutuo consenso delle parti o di altre cause previste dalla legge. La pretesa di recedere unilateralmente dall’impegno assunto con il contratto preliminare in ragione di fatti non dimostrati si presenta come inadempimento degli obblighi assunti con il contratto stesso. Questo è l’importante principio espresso dal Tribunale di Milano, con la sentenza 30.04.2018, n. 4801, in merito alla legittimazione ad agire del titolare dell’impresa individuale nel caso di recesso da un contratto preliminare.
Il fatto in sintesi – Una società in accomandita semplice stipulava un contratto preliminare con Tizio (titolare dell’impresa individuale) avente ad oggetto l’impegno al trasferimento di un ramo d’azienda. Non avendo provveduto alla stipula del contratto definitivo, il locale di esercizio dell’azienda sarebbe stato oggetto di ripetuti atti di vandalismo e la redditività dell’azienda si sarebbe rivelata sensibilmente inferiore rispetto a quella descritta durante le trattative. Tizio, alla luce di ciò, avrebbe comunicato alla controparteformale recesso dal contratto preliminare chiedendo la restituzione dell’importo versato a titolo di acconto. In seguito al rifiuto della società di procedere a tale restituzione, Tizio ha instaurato il giudizio. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato da Tizio in relazione al contratto preliminare e in accoglimento della domanda della società convenuta, trasferiva ai sensi dell’art. 2932 C.C. la proprietà del ramo d’azienda oggetto del contratto preliminare a Tizio. Considerato che l’impegno a contrarre derivante da tale contratto ha lo scopo di vincolare le parti a concludere l’affare alle condizioni concordate, anche nel caso di valutazioni soggettive di convenienza economica del singolo contraente.
Definizione di recesso – Il recesso può essere definito come la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale. Dettando disposizioni generali sugli effetti del contratto, il Codice Civile nell’art. 1373 prevede l’eventualità che i contraenti si attribuiscano, o si vedano attribuire dalla legge, la facoltà di recedere, ossia di decidere singolarmente circa la sopravvivenza del rapporto che essi hanno voluto, e formula 2 ipotesi:
a) che il contratto (a esecuzione istantanea) non abbia ancora avuto esecuzione e in tal caso la facoltà di recesso può essere esercitata “finché il contratto non abbia avuto un principio d’esecuzione” ;
b) che l’esecuzione del contratto, ma soltanto se continuata o periodica, sia iniziata e, in tal caso, “il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione”.

Fonte: www.ratio.it

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