Skip links

RAFFORZATA LA PRESENZA DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL (IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI…)

Scadenza fissata a novembre per i decreti attuativi della disciplina di riforma dell’organo di controllo nelle SRL: con la legge n. 155 del 19 ottobre 2017 sono stati estesi i casi di nomina obbligatoria, con nuove soglie e maggiori tutele per i soci.

La normativa sull’organo di controllo delle Srl è stata modificata.

Con la legge numero 155 del 19 ottobre 2017, infatti, il Parlamento ha delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d’impresa ed all’insolvenza, con inevitabili risvolti tributari. Il testo prevede anche una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo di controllo della Società a responsabilità limitata.

In particolare, all’articolo 14 sono indicate una serie di modifiche anche al codice civile, per le quali dovranno essere emanati per la loro attuazione i relativi decreti attuativi nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore avvenuta il 14 novembre 2017. Ad oggi tali decreti non risultano ancora emanati (o in corso di emanazione).

La delega in concreto abbassa le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl, e di conseguenza amplia i soggetti che potranno ricoprire tale incarico; inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.

Organo di controllo Srl, obbligo di nomina: soglie ridotte

Il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo delle società, è stato oggetto di diversi interventi legislativi avvenuti negli ultimi anni, tra cui spicca l’introduzione del sindaco unico (o organo monocratico). Le società a responsabilità limitata si sono viste traslare in particolare sui soci il potere di scegliere l’organo di controllo più consono alle proprie esigenze, potendo intervenire sugli statuti, e in assenza di una precisa indicazione, attribuendo al sindaco unico le funzioni di organo di controllo.

L’ultimo interessante intervento sull’organo di controllo con riferimento alle società a responsabilità limitata, lo possiamo rinvenire nella legge n. 155 del 19 ottobre 2017, che contiene la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Per le società a responsabilità limitata sono state previste dalla citata legge importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell’attività d’impresa.

Sotto tale ottica viene prevista l’estensione dell’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore (art. 14, comma 1, lett. g).

Le disposizioni attualmente in vigore (art. 2477 cc) prevedono che vi sia l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso in cui:

  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all’art. 2435-bis, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Le novità legislative intervengono sul terzo fattore che determina la nomina obbligatoria, e di fatto stabiliscono una importante riduzione dei limiti sopra indicati, in particolare:

  • il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;
  • il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
  • il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio viene portato da 50 a 10 unità.

La legge interviene ancora sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo o anche del revisore prevedendo che sarà sufficiente superare almeno uno dei limiti dimensionali sopra citati (ricordiamo che l’attuale formulazione richiede il superamento di due limiti su tre) e stabilendo inoltre che l’obbligo verrà meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non vengono superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti.

La norma in vigore prevede la cessazione dell’obbligo in caso di mancato superamento di almeno due dei limiti (in vigore) per due esercizi consecutivi.

Organo di controllo Srl: tutela più ampia per i soci

Un’altra previsione che troviamo nella legge 155/2017 riguarda i soggetti che possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria, è la stessa non avviene entro i termini previsti dalla legge.

La segnalazione che dovrà essere fatta al Tribunale, potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell’art. 2477 c.c.), ma potrà arrivare anche da parte del conservatore del registro delle imprese.

L’impianto normativo relativo ai controlli viene poi ulteriormente rinvigorito con una sintetica disposizione che introduce nella disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. f) della legge), anche nel caso in cui non vi sia un organo di controllo, l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2409 c.c. in tema di denunzia al Tribunale nel caso in cui vi sia un fondato sospetto che gli amministratori “abbiano compiuto gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società”.

Istituto che, comunque, ha già trovato ampia applicazione nelle società a responsabilità limitata; si dovrà aspettare l’attuazione della delega per vedere come verranno inserite le disposizioni del citato art. 2409 nell’impianto normativo delle Srl.

La legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 prevede per l’attuazione delle disposizioni, l’emanazione entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore – avvenuta il 14 novembre 2017 – dei relativi decreti attuativi.

Tuttavia, ad oggi tali decreti non sono ancora stati pubblicati.

In attesa della pubblicazione, e con riferimento all’organo di controllo si ritengono ancora in vigore gli attuali limiti previsti dall’articolo 2435-bis il quale tuttora non risulta modificato.

Fonte: Informazione Fiscale S.r.l.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Esplora
Trascina