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Tollerata l’omissione Iva «leggera»

Particolare tenuità del fatto se l’imposta non versata è poco sopra la soglia penale

Non è punibile per particolare tenuità del fatto, l’omesso versamento Iva per un importo di circa 10mila euro sopra la soglia penale. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 12906 depositata ieri (25/03/2019).
Il Tribunale condannava il legale rappresentante di una società per un omesso versamento Iva di 259mila euro circa. La sentenza veniva sostanzialmente confermata in appello e l’imputato ricorreva in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis ,Codice penale): le somme non versate, infatti, erano di poco superiori alla soglia penale.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la doglianza. In base all’articolo 131 del Codice penale nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Spetta poi al giudice valutare caso per caso, secondo i criteri individuati dall’articolo 133 del Codice penale (intensità del dolo e grado della colpa; gravità del danno, ecc.) l’esclusione della punibilità in questione.
L’applicazione dell’istituto non è un verdetto di assoluzione ma, al contrario, accerta, in maniera definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile. In proposito i giudici di legittimità hanno rilevato che, in tema di omesso versamento Iva, tale causa di non punibilità è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (attualmente 250mila euro). Il grado di offensività del comportamento va così valutato rispetto alla soglia penale fissata dal legislatore.
Nella specie, la divergenza tra gli importi non versati dall’imputato e la soglia di non punibilità ammontava a meno di 10mila euro, discostandosi così di meno del 4 per cento.
Per tale ragione, la Cassazione ha riconosciuto la causa di non punibilità. La decisione pare fornire dei criteri numerici per individuare la possibile particolare tenuità del fatto.
Occorre segnalare che nei reati, come quelli tributari, collegati al superamento di una soglia di imposta evasa, l’applicazione di questo istituto è stata inizialmente molto discussa. Ciò in quanto, individuando un importo rappresentativo della tenuità del fatto, in concreto, si sarebbe innalzata la soglia penale prevista per legge. In altre parole, come accaduto nella specie, avendo il giudice ritenuto di particolare tenuità importi non superiori al 4% della soglia prevista, si è di fatto innalzata la rilevanza penale da 250mila euro a 259mila euro. Ormai però la Cassazione sembra confermare l’applicazione di questa causa di non punibilità anche ai reati tributari.

FONTE: Il Sole 24 Ore

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