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PACE FISCALE: LE DIVERSE ALTERNATIVE PER I CONTRIBUENTI

Con l’approvazione del decreto fiscale D.L. n. 119/2018 del 23/10/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il governo ha stabilito le procedure inerenti le situazioni fiscali pendenti davanti al fisco risolvibile con procedure alternative quali:

  1. la definizioni agevolate;
  2. la dichiarazione integrativa speciale;
  3. le liti pendenti;
  4. la rottamazione ter;
  5. gli stralci per debiti fino a 1.000,00 euro.

 

  • La prima procedura riguarda la proposizione di un’istanza di definizione agevolata. Essa può essere presentata per i processi verbali di constatazione (pvc) in materia di imposta sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, ed Iva. È utile chiarire che è possibile regolarizzare la propria posizione se i pvc sono stati consegnati entro il 24/10/2018 ed ancora non vi è pervenuto un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio. In tale situazione il contribuente a può presentare la dichiarazione integrativa entro il 31/05/2019 con il versamento delle imposte derivanti da tale dichiarazione senza interessi e sanzioni (vi è la possibilità di rateizzare quanto dovuto in n. 20 rate trimestrali). Da evidenziare che non è prevista la compensazione o l’utilizzo di ulteriori perdite pregresse, per ridurre i maggiori imponibili derivanti dal pvc.

 

Per quanto riguarda la definizione agevolata relativa agli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, inviti a comparire, gli avvisi di accertamento con adesione non ancora perfezionati e atti di recupero notificati entro il 24/10/2018 dovrà avvenire entro il 23/11/2018 o entro i termini di presentazione del ricorso versando gli importi richiesti senza interessi e sanzioni in un’unica soluzione o come prima rata del piano di rateazione (massimo 20 rate trimestrali).

 

Termine diverso per la definizione agevolata riguarda gli accertamenti con adesione già definiti relativi alle imposte sui redditi, all’Iva e alle imposte indirette per i quali il termine di regolarizzazione è fissato al 13/11/2018.

 

  • La dichiarazione integrativa speciale riguarda l’integrazione degli imponibili (a seguito di errori od omissioni) delle dichiarazioni presentate entro il 31/12/2017 per le imposte dirette e addizionali correlate, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, le ritenute, i contributi previdenziali, l’Irap e l’Iva. Si sottolinea l’impossibilità di utilizzare tale procedura se per gli anni di imposta che vanno dal 2013 al 2016 il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione e se per tali anni sono stati già oggetto di controlli dal fisco.

La procedura prevede la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 31/05/2019 e il versamento di quanto derivante da quest’ultima. L’importo massimo integrabile è pari a 100.000,00 euro di imponibile per ogni anno di imposta. Va precisato che il limite di importo annuo non deve essere superiore al 30% di quanto già dichiarato precedentemente. Sugli importi imponibili dichiarati si prevede un’imposta sostitutiva del 20% e un’aliquota media (o ordinaria) per l’Iva, il tutto da versare entro il 31/07/2019 (non vi sarà possibilità di compensare) o in 10 rate semestrali  di cui la prima entro il 30/09/2019.

L’applicazione della procedura descritta può essere usata anche dalle società e associazioni sportive   inserite nel registro del CONI per adeguare le dichiarazioni. Per ogni anno di imposta il limite massimo è fissato a euro 30.000,00 di imponibile per tutte le imposte da loro dovute. Superato tale limite non è più adottabile tale procedura ma è possibile usare in alternativa la definizione agevolata o le liti pendenti.

 

  • Per quanto concerne le liti pendenti per tutti i gradi e stati di giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono sanare la loro posizione pagando le imposte dovute al netto di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla definizione agevolata.

Nel caso di vittoria (anche solo parziale) del contribuente derivante da una sentenza già depositata al 24/10/2018 egli potrà versare:

– il 50% del valore della controversia se la sentenza è di primo grado;

– il 20% del valore della controversia se la sentenza è di secondo grado;

– il 15% del valore della controversia nei casi in cui abbia ad oggetto sole sanzioni non collegate al tributo (art. 6, comma 3, D.L. 119/18).

Entro il 31/05/2019 va presentata la domanda di definizione e versato l’importo dovuto o quello relativo alla prima delle rate (per importi superiori a mille euro) aventi scadenza 31 agosto 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno.

  • La rottamazione ter rappresenta un’ulteriore possibilità per sanare in particolare le posizioni debitorie affidate all’Agenzia Entrate – Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017. Il contribuente entro il 30/04/2019 presentando il modello pubblicato sul sito dell’Agenzia Entrate – Riscossione potrà pagare il proprio debito al netto di interessi e sanzioni (dopo aver ricevuto conferma entro il 30/06/2019 dall’Agenzia) rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno (con interessi al 2% annuo).

Vi è la possibilità di compensazione con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata fa perdere il beneficio della rottamazione e le somme versate andranno in acconto al totale delle somme a ruolo e non saranno rimborsabili ai fini della definizione agevolata.

Alla rottamazione ter possono aderire coloro che avevano richiesto la precedente rottamazione e non hanno adempiuto alle relative rate soltanto se vi è il versamento delle rate scadute entro il 7/12/2018. In tal modo il debito residuo verrà rateizzato in 10 rate secondo le scadenze prima citate al tasso del 3% dal primo agosto 2019. L’adesione alla rottamazione ter è concessa anche a coloro che hanno aderito alla prima rottamazione prevista dal D.L. 193/2016 ma non hanno adempiuto alla stessa o alla successiva.

 

  • Infine i debiti in carico all’Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo inferiore ai mille euro (compresi interessi e sanzioni) al 24/10/2018 verranno stralciati in automatico, con annullamento effettuato al 31/12/2018.

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